Sanatoria migranti 2020

Emersione di rapporti di lavoro

Art. 110-bis

Lo studio legale offre consulenza agli stranieri e assistenza ai datori di lavoro per la presentazione delle istanze di cui ai comma 1  e 2 dell’art. 110 bis del D.L. “Rilancio” del 13 maggio 2020 che prevedono due diverse procedure per la presentazione delle stesse. Più precisamente:

  • L’art. 110 bis, comma 1, dispone che “ […] i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’art. 9 del D.Lgs n. 286/98, e successive modificazioni, (pds di lungo periodo) possono presentare istanza: – per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero – per dichiarare la sussistenza di un rapporto irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiano o cittadini stranieri”.

A tale fine, i cittadini stranieri devono essere sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data in forza della dichiarazione di presenza.

  • L’art. 110 bis, comma 2, dispone che “[…] i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o (non) convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza e ai fini della ricerca di lavoro”.

A tal fine, i cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro nei settori di cui al comma 3 (ossia, agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare) antecedentemente al 31 ottobre 2019.

Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui sopra, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

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Le disposizioni previste dall’art. 110 bis si applicano, ai sensi del comma 3, ai seguenti settori di attività:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

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Per quanto concerne i termini di presentazione, le istanze di cui ai commi 1 e 2, ai sensi del comma 5, andranno presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell’Interno di concerto con MEF, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali  ed il Ministero delle politiche agricole.

Le suddette domande verranno presentate presso:

  • l’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
  • lo Sportello Unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri di cui al comma 1;
  • la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno di cui al comma 2.

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Per quanto concerne i costi, ai sensi del comma 6, la domanda di regolarizzazione dovrà essere presentata previo pagamento:

  • di un contributo forfettario di 400 euro per ciascun lavoratore, a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione;
  • di 160 euro a copertura degli oneri per la procedura di rilascio del permesso di soggiorno straordinario.

È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, il cui importo sarà fissato tramite decreto.

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Ai sensi del comma 7, costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai comma 1 e 2, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, anche quella adottata ai sensi dell’art. 444 del c.p. per:

  1. favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all’art.600 del codice penale;
  2. per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale;
  3. reati previsti dall’art.22, comma 12, del Tu Immigrazione.

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Ai sensi del comma 9, non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 i cittadini stranieri:

  1. nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 e 2 , lett. c) del Tu Immigrazione e dell’art. 3 del decreto legge n. 144 del 2005;
  2. che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
  3. che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti: dall’articolo 380 del codice di procedura penale; per i delitti contro la libertà personale; per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati; per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
  4. che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.”.

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Per tutto quanto non riportato si rimanda all’art. 110 bis D.L. “Rilancio” del 13 maggio 2020.

Si precisa, infine, che documenti, limiti di reddito ed altre indicazioni per il datore di lavoro saranno fissate tramite decreto, atteso entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.